AGEVOLAZIONI FISCALI CHARTER NAUTICO - NORMATIVA

Imbarcazioni diporto

Agevolazioni

Riportiamo nota dell’Agenzia delle Dogane in merito all’impiego del carburante agevolato (s.i.f. - senza imposta di fabbricazione). Con una successiva Risoluzione ministeriale dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2002, n. 94, si è confermata la precedente interpretazione distinguendo tra locazione e noleggio ai fini dell’esenzione da accisa dei carburanti. Ritorniamo ora a quanto stabilito dall’articolo 8-bis del Dpr sull’Iva, analizzandolo punto per punto e valutando quali sono le agevolazioni fiscali accessibili in caso di utilizzo di unità da diporto in attività di noleggio.

1) In primo luogo, l’acquisto di un’unità da diporto destinata all’attività di noleggio costituisce una operazione non imponibile ai fini Iva, come previsto dalla lettera a) dell’articolo 8-bis citato; non sono imponibili ai fini dell’Iva, sempre che sia attinente a unità da diporto destinata all’attività di noleggio, anche:

2) l’acquisto di motori e loro componenti e delle parti di ricambio (lettera e dell’art. 8 bis);

3) l’acquisto delle dotazioni di bordo (lettera e dell’art. 8-bis)

4) l’acquisto delle provviste di bordo;

5) le prestazioni di servizi.

Nota al punto 3): le dotazioni di bordo sono costituite dai macchinari; gli attrezzi; gli strumenti; i mezzi di salvataggio; le dotazioni di sicurezza; le parti di ricambio; gli arredi ed ogni altro attrezzo suscettibile di utilizzazione reiterata.

Nota al punto 4): le provviste di bordo sono costituite dai beni di consumo destinati ad assicurare il funzionamento dell’apparato motore e degli altri macchinari; i beni destinati a soddisfare il vettovagliamento dell’equipaggio e dei passeggeri, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a bordo. Per le dotazioni e le provviste di bordo la documentazione necessaria a provarne la destinazione a bordo in esenzione Iva è costituita dalla copia della fattura di acquisto vistata dalla Guardia di Finanza.
 
Carburanti  - esenzione


Le modalità da osservare per l’impiego del carburante in esenzione da accisa, sono quelle fissate dal D.M. 16 novembre 1995, n. 577. L’imbarco è effettuato dietro presentazione del cosiddetto “libretto di controllo” (che viene rilasciato dall’Autorità Marittima) previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.M. n. 577/1995 e mediante compilazione di un apposito “memorandum”, debitamente numerato, datato e firmato dall’esercente l’impianto o da un suo delegato e dal marittimo o comandante dell’imbarcazione rifornita. C’è un libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi e i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Il libretto è composto di tre parti: nella prima parte sono annotate le caratteristiche dell’unità e i dati dell’iscrizione; i dati tecnici del motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialità del motore; nella seconda parte sono annotati gli imbarchi di prodotti petroliferi effettuati con indicazione degli estremi del “memorandum”; nella terza parte sono annotate le ore di moto e i conseguenti consumi. Le annotazioni indicate devono essere autenticate dall’Autorità marittima in base ai dati controllati da un ente tecnico autorizzato; gli imbarchi dei prodotti petroliferi, indicati nella parte seconda, sono annotati dall’esercente l’impianto di distribuzione; le annotazioni sulla parte terza sono apposte dal marittimo o dal comandante dell’imbarcazione. Per i natanti, fermo restando l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese da parte del soggetto “noleggiante”, è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità marittima all’impiego “commerciale”. Nella prima parte del “libretto di controllo” sono annotati gli estremi identificativi dell’autorizzazione. Qualche dubbio sulla procedura da seguire nel caso in cui a bordo resti ancora del carburante “agevolato”, sebbene il contratto di noleggio sia concluso. Non ci sono disposizioni legislative in merito e la richiesta di serbatoi supplementari per carburante “tassato”, così come sembra sia stato richiesto da un’Autorità marittima ad un mezzo nelle condizioni descritte, non trova riscontro, né logico, né pratico e normativo.

Carburante agevolato solo con contratto di noleggio
“Telefax n. 7206/00 dell’ 8 febbraio 2001 dell’Agenzia delle dogane Ð Direzione centrale dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi Ð Punto 3 Tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95. Impiego agevolato dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle unità da diporto utilizzate per attività di noleggio. … omissis… Delineato il quadro normativo di riferimento, il citato Dicastero (quello dei Trasporti e della Navigazione. N.d.r.) ha fornito con la medesima determinazione una nuova interpretazione delle disposizioni concernenti la materia in argomento. In particolare è stato affermato che, con l’emanazione della legge n. 647/96 il legislatore, prevedendo che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possano essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio, ha inteso operare per tali fattispecie, facendosi interprete dell’evoluzione che ha interessato la nautica da diporto, un riconoscimento della possibilità di impiego delle unità da diporto in attività economiche. Tale sarebbe, per quanto qui interessa, la ratio da cui hanno tratto origine le novità legislative che hanno interessato il settore della nautica da diporto. Stante la rivisitazione operata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si impone una nuova valutazione circa la ricorrenza, in capo ai possessori di tali mezzi nautici, dei requisiti per usufruire dell’agevolazione di cui trattasi, questione, del resto, la cui soluzione è strettamente subordinata a quella, risolta ora positivamente dal competente Ministero sopracitato, inerente la possibilità d’impiego delle unità da diporto per scopi commerciali. Secondo il nuovo orientamento non trova sicuramente applicazione l’agevolazione fiscale in questione nella ipotesi della locazione di unità da diporto, strumento negoziale che assume connotazioni giuridiche differenti da quelle del noleggio. Il contratto di locazione, infatti, si risolve nel mero trasferimento della disponibilità del bene da un soggetto all’altro, con assunzione in capo al conduttore, vale a dire al semplice diportista, di ogni onere e rischio connesso alla navigazione nonché di ogni aspetto organizzativo concernente l’armamento e la gestione del mezzo. Il locatore, pertanto, pur conseguendo un vantaggio economico sotto forma di corrispettivo, rimane del tutto estraneo all’impiego dell’unità nella navigazione. Ciò anche nel caso in cui la locazione avesse ad oggetto un’unità armata ed equipaggiata. Va da sé che è parimenti esclusa l’agevolazione per i carburanti impiegati dalle unità da diporto utilizzate per gli scopi ad esse precipui, ossia sportivi o ricreativi, direttamente dai possessori delle medesime. Diversamente per l’impiego delle unità da diporto mediante contratto di noleggio, disciplinato dal Capo II del titolo primo del libro terzo del Codice della Navigazione e dall’art. 10, comma 8, del citato D.L. n. 535/96, con il quale il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si assume l’obbligo di compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dal noleggiatore, serbando per sé la conduzione tecnica dell’unità medesima. Infatti se, per un verso, l’impiego che di volta in volta dell’unità da diporto viene fatto da parte del noleggiatore, a ciò abilitato in virtù del sottostante contratto di utilizzazione, è pur sempre riconducibile alle finalità, sportive o ricreative, precipue della navigazione in questione, per l’altro, lo scopo perseguito dal proprietario o possessore della costruzione riveste, in tale ambito, natura commerciale. La qualificazione commerciale è diretta conseguenza dello schema negoziale di riferimento che, concretizzatesi nella prestazione di servizi a titolo oneroso, viene a configurare in termini di imprenditorialità l’attività esercitata con il noleggio da parte del proprietario o possessore dell’unità da diporto. Si assiste, in tal modo, a una scissione tra esercizio dell’impresa commerciale, che fa capo al proprietario o possessore, e impiego della unità da diporto, che è rimesso al noleggiatore. Si deve ritenere pertanto che i carburanti impiegati dalle unità da diporto (natanti, imbarcazioni, navi) adibite a attività di noleggio abbiano titolo all’esenzione da accisa di cui al punto 3 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D. Lgs. n. 504/95. Le modalità da osservare per l’impiego dei prodotti petroliferi in esenzione da accisa sono quelle fissate con D.M. 16.11.95, n. 577”. … omissis …
Il Direttore Centrale De Santis

 

L’esenzione dell’Iva sulle dotazioni
“Art. 8 bis - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
1. Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:

a) le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50;

b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;

e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b) 2: Le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell’articolo 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa”.

NAVI  DIPORTO (oltre 24 metri)

Agevolazioni relative a imposte dirette e contributi sociali charter nautico
Per quanto riguarda le imposte dirette, il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).
Pertanto le imprese armatrici, individuali o in forma societaria, che svolgono un’attività di noleggio di navi per finalità turistiche e che sono iscritte nel Registro Internazionale, possono fruire di un abbattimento della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o delle persone giuridiche (IRPEG) pari all’80 per cento del reddito ad essa relativo. Nessuna imposta è peraltro dovuta da imprese armatrici estere senza stabile organizzazione in Italia.
L’imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP) non è dovuta sul reddito prodotto dalle navi iscritte al Registro Internazionale.
Alle imprese armatrici che esercitano un’attività produttiva di reddito mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale  è attribuito un credito d’imposta in misura corrispondente all’importo delle ritenute a titolo di acconto sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro Internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute stesse.
Ciò significa in sostanza che col credito d’imposta suddetto viene eliminato l’obbligo del versamento delle ritenute sul lavoro dipendente o sul lavoro autonomo per i compensi corrisposti al personale di bordo. Tale credito d’imposta è infatti utilizzabile in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate sui citati redditi di lavoro.
La procedura da seguire per l’utilizzazione del credito d’imposta è la seguente:
L’impresa armatrice deve operare le ordinarie ritenute alla fonte sui redditi corrisposti al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro Internazionale, registrando un debito verso l’Erario per il relativo importo;
L’impresa armatrice deve registrare un credito verso l’Erario in misura pari alle ritenute operate;
Tale credito può compensare il debito verso l’Erario per le ritenute operate e non è pertanto necessario procedere ad alcun versamento di ritenute;
In sede di compilazione del modello 770 deve essere evidenziato il mancato versamento di ritenute con utilizzo del relativo credito d’imposta;
Naturalmente l’attribuzione del credito d’imposta in esame non concorre a formare il reddito dell’impresa armatrice.
Va infine ricordato che le imprese armatrici delle navi in questione sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in base alla legislazione italiana.
Tutti i benefici fiscali e contributivi concessi alle navi turistiche da noleggio costituiscono un forte incentivo non solo per gli yacht di proprietà italiana ma anche per quelli di proprietà estera (soprattutto della UE) a iscriversi nel Registro Internazionale italiano per svolgere l’attività suddetta.
Non imponibilità iva delle navi turistiche da noleggio e operazioni accessorie
Esaminiamo qui di seguito le agevolazioni fiscali e contributive di cui potranno fruire le navi da noleggio aventi le caratteristiche ed i requisiti sopra elencati.
L’iscrivibilità nel Registro Internazionale delle navi da noleggio turistico dovrebbe definitivamente confermare la loro natura di navi destinate all’esercizio di attività commerciali. L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate è nel senso della non imponibilità ad IVA delle operazioni ad esse relative. Come si è detto, tale equiparazione era già stata ammessa in via interpretativa con una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare non sono imponibili ad IVA le seguenti operazioni:
Cessione delle navi destinate all’esercizio di attività commerciali;
Cessioni di apparati motori, loro componenti e di parti di ricambio;
Cessioni di beni destinati a dotazione di bordo;
Forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo;
Prestazione di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, alaggio, allestimento e arredamento;
Locazione e noleggio;
Prestazione di servizi relativi alla demolizione